Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
    Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,
  nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
  1.  Con  determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   stabiliti   tempi  e  modalita'  per  la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
    a) dei   dati   relativi   alle   contabilita'  degli  operatori,
qualificati  come  depositari  autorizzati,  operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l'attivita'  svolta  nei  settori  degli  oli minerali, dell'alcole e
delle  bevande  alcoliche  e  degli  oli  lubrificanti  e  bitumi  di
petrolio,  a  norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico  delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
    b) del  documento di accompagnamento previsto per la circolazione
dei  prodotti  soggetti  o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre
imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
6, 10, 12, 61 e 62;
    c) delle  dichiarazioni  di consumo per il gas metano e l'energia
elettrica  di  cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2.  All'articolo  50-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita' di cui al comma 1,
anteriormente   all'avvio  della  operativita'  quali  depositi  IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti,  apposita  comunicazione anche al fine della valutazione,
qualora  non  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma 2, quarto
periodo,  della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.».
  3.  In  applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del
regolamento  (CE)  n.  1383/2003  del  Consiglio, del 22 luglio 2003,
l'ufficio  doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare del
diritto  di  proprieta'  intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario  delle  merci  sospettate,  puo'  disporre,  a spese del
titolare  del  diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico,
sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
((    4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.   Al   fine  del  contenimento  dei  costi  necessari  al
mantenimento  dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia
dei  tabacchi  lavorati,  decorso  un anno dal momento del sequestro,
procede   alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura  da
effettuare  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
giustizia,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente norma». ))
  5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'ultimo  periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
((       b) e'   aggiunto,   in   fine,   il  seguente  periodo:  «Le
autorizzazioni  per  le  richieste  di  cui  al  numero  6-bis) e per
l'accesso  di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.». ))
  6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente:
((      «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche
alle  prestazioni  di  servizi rese dai professionisti domiciliati in
Stati  o  territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati.». ))
  7.  All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e  dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
in  relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell'immagine»;
    b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
((     8. Il   comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso di un
quinquennio,  tre  distinte  violazioni  dell'obbligo  di emettere la
ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  fiscale, anche se non sono state
irrogate  sanzioni  accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato   decreto   legislativo  n.  472  del  1997,  e'  disposta  la
sospensione   della   licenza   o  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  ovvero  dell'esercizio dell'attivita' medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
  8-bis.  Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  come  sostituito  dal comma 8 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2 e' disposta dalla
direzione   regionale   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per
territorio  in  relazione  al domicilio fiscale del contribuente. Gli
atti  di  sospensione  devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
    2-ter.  L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo adempimento
delle  sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle
entrate,  ovvero  dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    2-quater.  L'esecuzione  della  sospensione  di cui al comma 2 e'
assicurata   con   il   sigillo   dell'organo  procedente  e  con  le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
  8-ter.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  commi  da 2 a
2-quater,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si
applicano  alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
Per  le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le
disposizioni previgenti. ))
  9.  Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della successiva voltura di
autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi, anche nuovi, oggetto di
acquisto  intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e'
corredata  di  copia del modello F24 (( per il versamento unitario di
imposte,  contributi  e  altre  somme,  a  norma dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni,  )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero
telaio  e  l'ammontare  dell'IVA  assolta  in  occasione  della prima
cessione  interna.  A  tale  fine,  con  provvedimento  del Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate  le
necessarie integrazioni.
  10.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 9, oggetto di importazione,
l'immatricolazione    e'   subordinata   alla   presentazione   della
certificazione  doganale  attestante  l'assolvimento  dell'IVA  ((  e
contenente  il  riferimento  all'eventuale  utilizzazione,  da  parte
dell'importatore,  della  facolta'  prevista dall'articolo 8, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nei limiti ivi stabiliti. ))
  11.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e'
fissata  la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di  cui  ai  commi  9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
  12.  Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole  da:  «Con  la  convenzione»  a:  «e' definita» sono
sostituite  dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
  13.   All'articolo 7,   quattordicesimo   comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: «mediante posta elettronica certificata».
  14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento
e  riscossione  dei  tributi  erariali sono impegnati ad orientare le
attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base
imponibile   evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro  non
regolare,   del   gioco   illegale   e   delle   frodi  negli  scambi
intracomunitari  e  con  Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota  parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un  ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un
apposito  fondo  destinato  a finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione   economico-finanziaria,   ((  per  meta'  delle
risorse, )) nonche' delle amministrazioni statali, (( per la restante
meta'  delle  risorse,  ))  la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di
indennita'   di   trasferta,   nonche'  uno  specifico  programma  di
assunzioni  di  personale qualificato. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
  15.   Con   il   regolamento   di   organizzazione   del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4
del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli   di   Stato.   Al   fine  di  razionalizzare  l'ordinamento
dell'Amministrazione    economico-   finanziaria,   potenziando   gli
strumenti  di  analisi  della  spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci
pubblici,  di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione
di  contrasto  dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto
regolamento   si   dispone,   in   particolare,   anche  la  fusione,
soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
  16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute,  e'  trasmesso  alle  Camere  per l'aquisizione dei pareri
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze  di  carattere finanziario, )) le quali rendono il parere
entro  trenta  giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine
senza  che  le  Commissioni  abbiano  espresso i pareri di rispettiva
competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato.
  17.  Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli
organismi   collegiali   la   struttura   interdisciplinare  prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  ((  il  comitato  di  coordinamento  del Servizio consultivo ed
ispettivo  tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione
consultiva  per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione di
spesa  prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di
spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge
23 dicembre  2003,  n.  350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la
meta'    delle    risorse    finanziarie    previste   dall'anzidetta
autorizzazione  di  spesa,  come  ridotta  dal presente periodo, puo'
essere  utilizzata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e
ricerche   aventi   ad   oggetto   il  riordino  dell'amministrazione
economico-finanziaria.
  18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e  successive  modificazioni,  il  secondo  ed  il  terzo periodo del
comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Meta' dei componenti sono
scelti  tra  i  professori  universitari  e i dipendenti di pubbliche
amministrazioni   dotati   di   specifica   competenza  professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
  19.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma 18  i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10,
          12,  25,  26,  29,  55,  61  e  62  del decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
              «Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
          in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
          regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio del deposito
          fiscale  e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  63. A ciascun deposito
          fiscale e' attribuito un codice di accisa.
              3. Il depositario e' obbligato:
                a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli  prodotti,  a prestare cauzione nella misura del 10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti  che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
          in  relazione  alla  capacita'  di  stoccaggio dei serbatoi
          utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
          puo'   essere   inferiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
          di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
          dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
          dall'obbligo    di    prestazione    della    cauzione   le
          amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti pubblici e le
          aziende  municipalizzate.  L'amministrazione finanziaria ha
          facolta'   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  le  ditte
          affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
          revocato  in  qualsiasi  momento ed in tal caso la cauzione
          deve  essere  prestata entro quindici giorni dalla notifica
          della revoca;
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
                c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
          movimentati nel deposito fiscale;
                d) a  presentare  i  prodotti  ad ogni richiesta ed a
          sottoporsi a controlli o accertamenti.
              4.   I  depositi  fiscali  si  intendono  compresi  nel
          circuito   doganale   e   sono   assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria;  la  vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,
          tenendo  conto  dell'operativita'  dell'impianto, la tutela
          fiscale   anche   attraverso   controlli   successivi.   Il
          depositario  autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti
          con  l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
          le  relative  spese per il funzionamento; sono a carico del
          depositario  i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
          di  controllo  svolta,  su sua richiesta, fuori dell'orario
          ordinario d'ufficio.
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti  dal  presente  articolo  nonche'  del divieto di
          estrazione  di  cui  all'art. 3, comma 4, indipendentemente
          dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le violazioni che
          costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
          fiscale di esercizio.».
              «Art.  6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
          -  1.  La  circolazione  nello Stato e nel territorio della
          Unione  europea  dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
          sospensivo,  deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
          salvo quanto stabilito dall'art. 8.
              2.  Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
          a  fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
          con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
          prodotti  trasportati. In luogo del depositario autorizzato
          mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
          o  dal  proprietario  della  merce. La garanzia deve essere
          prestata  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e,
          per  i  trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
          in  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea e ne e'
          disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
          carico    del   prodotto   da   parte   del   destinatario.
          L'amministrazione  finanziaria  ha facolta' di concedere ai
          depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
          solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
          per  i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
          oli  minerali  effettuati  per  via  marittima o a mezzo di
          tubazioni.
              3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
          soggetti  ad  accisa  deve  avvenire  con  il  documento di
          accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
              4.  Il  documento  di accompagnamento di cui al comma 3
          non  e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
          ad  accisa,  provenienti  da  Paesi  terzi o ivi destinati,
          quando  sono  immessi  in  una zona franca o in un deposito
          franco   o   quando  sono  sottoposti  ad  uno  dei  regimi
          sospensivi  doganali  elencati  nell'art.  84, paragrafo 1,
          lettera a),  del  regolamento  CEE n. 2913/92 del Consiglio
          del  12 ottobre  1992,  istitutivo  di  un  codice doganale
          comunitario,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
          soggetti  ad  accisa, spediti da un depositario autorizzato
          insediato  in  un  determinato  Stato  membro,  per  essere
          esportati  attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
          regime  sospensivo  con  la  scorta del documento di cui al
          comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
          dogana  di  uscita  dalla  Comunita'  che  i prodotti hanno
          effettivamente lasciato il territorio comunitario.
              5.  Nel  caso  di  spedizioni  di  prodotti soggetti ad
          accisa  effettuate  da  Stati  membri  verso un altro Stato
          membro  o  un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
          non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
          sostituisce  quello  previsto  dal  comma 3.  Nel  caso  di
          spedizioni  di  prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
          gli  Stati  membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
          uno  Stato  membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
          di  transito  comunitario  interno  per mezzo del documento
          amministrativo  unico,  questo documento sostituisce quello
          previsto  dal  comma 3;  in  tale  ipotesi,  dal  documento
          amministrativo   unico   deve  risultare  che  trattasi  di
          prodotto  soggetto  ad  accisa ed un esemplare dello stesso
          deve  essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
          Negli   altri  casi,  i  documenti  saranno  integrati  con
          l'osservanza  delle modalita' di applicazione stabilite dai
          competenti organi comunitari.
              6.  Le  disposizioni  del comma 3 si applicano anche ai
          prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
          quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
          propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
          fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
          prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
          spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
          dell'art. 14.».
              «Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di
          prodotti  spediti  in  regime  sospensivo  puo'  essere  un
          operatore  che  non sia titolare di deposito fiscale e che,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale, abbia
          chiesto,  prima  del  ricevimento  dei  prodotti, di essere
          registrato  come  tale presso l'ufficio tecnico di finanza,
          competente  per  territorio.  All'operatore  registrato  e'
          attribuito un codice d'accisa.
              2.  L'operatore  di  cui  al  comma 1 deve garantire il
          pagamento  dell'accisa  relativa  ai prodotti che riceve in
          regime  sospensivo,  tenere la contabilita' delle forniture
          dei  prodotti,  presentare  i  prodotti ad ogni richiesta e
          sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
              3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma 1 non chiede di
          essere  registrato,  puo' ricevere nell'esercizio della sua
          attivita'  professionale  e  a titolo occasionale, prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
          spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
          a  qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
          ricezione  della  merce  ed il pagamento dell'accisa. Copia
          della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
          prestata,  vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
          ricevuta,    deve   essere   allegata   al   documento   di
          accompagnamento  previsto  dall'art.  6,  comma 3,  per  la
          circolazione del prodotto.
              4.     Nelle     ipotesi    previste    dal    presente
          articolo l'accisa  e'  esigibile  all'atto  del ricevimento
          della  merce  e  deve  essere  pagata, secondo le modalita'
          vigenti,  entro  il  primo  giorno  lavorativo successivo a
          quello di arrivo.».
              «Art.  9  (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti
          soggetti  ad accisa provenienti da altro Stato della Unione
          europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare
          un   rappresentante   fiscale  con  sede  nello  Stato  per
          provvedere,  in  nome  e per conto del destinatario che non
          sia  depositario  autorizzato od operatore professionale di
          cui  all'art.  8,  agli  adempimenti previsti dal regime di
          circolazione intracomunitaria.
              2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
                a) garantire  il  pagamento  della  accisa secondo le
          modalita'   vigenti,   ferma  restando  la  responsabilita'
          dell'esercente  l'impianto che effettua la spedizione o del
          trasportatore;
                b) pagare   l'accisa   entro  il  termine  e  con  le
          modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
                c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e
          comunicare  all'ufficio  finanziario competente gli estremi
          dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
          cui la merce viene consegnata.
              3.  I  soggetti  che  intendono svolgere le funzioni di
          rappresentante   fiscale   devono  chiedere  la  preventiva
          autorizzazione  alla direzione compartimentale delle dogane
          e  delle  imposte  indirette,  competente per territorio in
          relazione   al   luogo  di  destinazione  delle  merci.  Si
          prescinde  da  tale  autorizzazione  per  gli spedizionieri
          abilitati  a  svolgere  i  compiti  previsti  dall'art.  7,
          comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di
          accisa.».
              «Art.  10  (Circolazione  di  prodotti  assoggettati ad
          accisa  e  gia'  immessi in consumo in altro Stato membro).
          - 1.  Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo
          in   altri  Stati  membri  che  vengono  detenuti  a  scopo
          commerciale nel territorio dello Stato.
              2.  La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
          avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
          previsto  dalla  normativa  comunitaria,  con  l'osservanza
          delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
              3.  L'accisa  e'  dovuta  dal  soggetto che effettua la
          fornitura  o  dal  soggetto  che  la  riceve.  Prima  della
          spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita
          dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
          per  territorio  in  relazione  al luogo di ricevimento dei
          prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa.
          Il  pagamento  deve  avvenire  secondo le modalita' vigenti
          entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello
          dell'arrivo   e  il  soggetto  che  riceve  la  merce  deve
          sottoporsi  ad  ogni  controllo  che  permetta di accertare
          l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
              4.   Quando   l'accisa   e'   a  carico  del  venditore
          comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale
          non  ha  la  qualita' di esercente un deposito fiscale, ne'
          quella   di   operatore   professionale  registrato  o  non
          registrato,  l'accisa deve essere pagata dal rappresentante
          fiscale   del   venditore,   avente   sede   nello   Stato,
          preventivamente   autorizzato   secondo  le  norme  di  cui
          all'art. 9.».
              «Art.   12   (Deposito   e   circolazione  di  prodotti
          assoggettati  ad  accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni
          stabilite  per  i singoli prodotti, i prodotti assoggettati
          ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
          modalita'  stabilite  e circolano con un apposito documento
          di  accompagnamento,  analogo  a  quello  previsto  per  la
          circolazione  intracomunitaria.  Nel caso di spedizioni fra
          localita'  nazionali  con attraversamento del territorio di
          un  altro  Stato  membro, e' utilizzato il documento di cui
          all'art.  10,  comma 2,  ed  e'  presentata,  da  parte del
          mittente  e  prima  della  spedizione delle merci, apposita
          dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
          per il luogo di provenienza.
              2.  Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1
          non  si  applicano  per  i prodotti custoditi e movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato.».
              «Art.  25  (Deposito  e  circolazione  di  oli minerali
          assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
          commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
          denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
          competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
          deposito.
              2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
          comma 1:
                a) gli  esercenti  depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
                b) gli  esercenti  impianti di distribuzione stradale
          di carburanti;
                c) gli    esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
          industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
          supera i 10 metri cubi.
              3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di denuncia di cui al
          comma 1  le  amministrazioni  dello Stato per i depositi di
          loro  pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
          minuto,  purche'  la  quantita' di oli minerali detenuta in
          deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
              4.   Gli   esercenti   impianti   e  depositi  soggetti
          all'obbligo  della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
          valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
          prodotti  in  apposito  registro  di  carico e scarico. Nei
          predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
          denaturati  per  usi  esenti.  Sono  esonerati dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
          industriale.  Gli  esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
          luogo  della  denuncia,  a  dare comunicazione di attivita'
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e  sono  esonerati  dalla  tenuta  del registro di carico e
          scarico.
              5.  Per  i  depositi  di  cui al comma 1 ed al comma 2,
          lettera a),  nei  casi previsti dal secondo comma dell'art.
          25  del  regio  decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
          viene  rilasciata  al  locatario al quale incombe l'obbligo
          della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico. Per gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e'  intestata  al titolare della gestione dell'impianto, al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e  scarico.  Il  titolare  della concessione ed il titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono,  agli  effetti fiscali, solidalmente responsabili per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
              6.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2,  3,  4  e  5 si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali di oli minerali
          denaturati.  Per  l'esercizio  dei predetti depositi, fatta
          eccezione  per  i  depositi  di  gas di petrolio liquefatti
          denaturati   per  uso  combustione,  deve  essere  prestata
          cauzione  nella misura prevista per i depositi fiscali. Per
          gli  oli  minerali denaturati si applica il regime dei cali
          previsto dall'art. 4.
              7.  La  licenza  di  esercizio dei depositi puo' essere
          sospesa,  anche  a  richiesta dell'amministrazione, a norma
          del    codice    di   procedura   penale,   nei   confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni    commesse    nella   gestione   dell'impianto,
          costituenti  delitti, in materia di accisa, punibili con la
          reclusione   non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.  Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di   proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza  di
          condanna   comporta   la   revoca   della  licenza  nonche'
          l'esclusione  dal  rilascio di altra licenza per un periodo
          di 5 anni.
              8.  Gli  oli  minerali  assoggettati  ad  accisa devono
          circolare  con  il  documento  di  accompagnamento previsto
          dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali
          trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a
          depositi  non  soggetti  a  denuncia  ai sensi del presente
          articolo   ed   i   gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
          combustione   trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita  al
          minuto.
              9.  Il  trasferimento  di  oli minerali assoggettati ad
          accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente
          comunicato  dallo  speditore  e  confermato  all'arrivo dal
          destinatario,  entro lo stesso giorno di ricezione, anche a
          mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici  di  finanza  nella  cui
          circoscrizione   territoriale   sono   ubicati  i  depositi
          interessati alla movimentazione.».
              «Art.  26 (Disposizioni particolari per il gas metano).
          -  1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711
          29  00)  destinato all'autotrazione ed alla combustione per
          usi civili e per usi industriali [1].
              2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche
          le  miscele  con aria o con altri gas nelle quali il metano
          puro  e'  presente in misura non inferiore al 70 per cento,
          in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
          misura  inferiore  al 70 per cento, in volume, l'imposta si
          applica   sul   contenuto   di   metano,   fermo   restando
          l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i
          presupposti.  Per  le  miscele di gas metano con aria o con
          altri  gas,  ottenute  nelle  officine  del  gas di citta',
          l'imposta  si  applica  con riguardo ai quantitativi di gas
          metano  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,
          impiegati  nelle  miscelazioni.  Per il gas metano ottenuto
          nelle  officine del gas di citta' od in altri stabilimenti,
          con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta.
              3.  Non  e'  sottoposto  ad  accisa il metano biologico
          destinato agli usi propri dello stesso produttore.
              4.  L'accisa  e'  dovuta, secondo le modalita' previste
          dal  comma 8,  dai  soggetti  che  vendono  direttamente il
          prodotto  ai  consumatori o dai soggetti consumatori che si
          avvalgono  delle  reti  di gasdotti per il vettoriamento di
          prodotto  proprio.  Sono  considerati consumatori anche gli
          esercenti   i  distributori  stradali  di  gas  metano  per
          autotrazione   che   non   abbiano,  presso  l'impianto  di
          distribuzione,  impianti di compressione per il riempimento
          di  carri  bombolai.  Possono  essere riconosciuti soggetti
          obbligati   al   pagamento   dell'accisa   i   titolari  di
          raffinerie,  di  impianti  petrolchimici  e  di impianti di
          produzione combinata di energia elettrica e di calore.
              5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
                a) l'impianto   utilizzato   per   le  operazioni  di
          liquefazione  del  gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
          rigassificazione di GNL;
                b) l'impianto  utilizzato  per  lo  stoccaggio di gas
          naturale  di  proprieta'  o  gestito  da  un'impresa di gas
          naturale;  l'insieme  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio
          relative  ad  impianti  ubicati  nel territorio nazionale e
          facenti  capo ad un solo titolare possono costituire, anche
          ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
                c) il   terminale  di  trattamento  ed  il  terminale
          costiero con le rispettive pertinenze;
                d) le  reti  nazionali  di  gasdotti  e  le  reti  di
          distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
                e) gli impianti di compressione.
              6.  Per  il  gas  metano  confezionato  in bombole o in
          qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
          terzi   o   da   Paesi   comunitari   l'accisa   e'  dovuta
          dall'importatore o dall'acquirente.
              7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono
          prestare  una  cauzione  pari  al  5  per cento dell'accisa
          dovuta    per    il    quantitativo   massimo   di   metano
          presumibilmente  immesso  in  consumo  per  usi  soggetti a
          tassazione in un mese.
              8.  L'accertamento  dell'accisa  viene effettuato sulla
          base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi
          necessari  per  la determinazione del debito d'imposta, che
          devono  essere  presentate  dai soggetti obbligati entro il
          mese   di febbraio   dell'anno  successivo  quello  cui  si
          riferisce.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
          in  rate  di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
          calcolate  sulla  base dei consumi dell'anno precedente. Il
          versamento   a  conguaglio  e'  effettuato  entro  il  mese
          di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
          Le  somme  eventualmente  versate  in  piu' del dovuto sono
          detratte    dal    successivo    versamento   di   acconto.
          L'Amministrazione  finanziaria  ha  facolta' di prescrivere
          diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
          e contabili disponibili.
              8-bis.  I depositari autorizzati e tutti i soggetti che
          cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale
          anche quando non sorge il debito di imposta.».
              «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
          accisa).  - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
          condizionamento  e  di  deposito  di  alcole  e  di bevande
          alcoliche   assoggettati   ad   accisa  devono  denunciarne
          l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio.
              2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
          gli  esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
          con  denaturante  generale  in  quantita'  superiore  a 300
          litri.
              3.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli
          esercenti il deposito di:
                a) alcole,  frutta  allo spirito e bevande alcoliche,
          confezionati  in  recipienti di capacita' non superiore a 5
          litri  ed  aromi  alcolici per liquori o per vermouth e per
          altri  vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
          non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
          Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
                b) alcole  non denaturato, aromi alcolici per bevande
          diverse   dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto
          spirito  e  profumerie  alcoliche  prodotte  con alcole non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
                c) aromi   alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore  a  0,5  litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
          alla vendita;
                d) profumerie   alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato,  condizionate  secondo  le  modalita' stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri;
                e) birra,  vino e bevande fermentate diverse dal vino
          e   dalla   birra   se  non  destinate,  queste  ultime,  a
          distillerie;
                f) vini    aromatizzati,    liquori    e   acquaviti,
          addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
          recipienti   contenenti   quantita'   non  superiore  a  10
          centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico non superiore
          all'11 per cento in volume.
              4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed esercizi di
          vendita  obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
          muniti  di  licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
          al  pagamento  di  un  diritto  annuale  e sono obbligati a
          contabilizzare  i prodotti in apposito registro di carico e
          scarico.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti  alcolici  e  gli esercenti depositi di profumerie
          alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono  essere  modificati  i casi di esclusione di cui al
          comma 3  e  possono  essere stabilite eccezioni all'obbligo
          della  tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
          o  negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
          clandestina  o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
          bevande alcoliche.».
              «Art.  55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). -
          1-2.  L'accertamento  e  la  liquidazione  d'imposta per le
          officine che producono energia elettrica a scopo di vendita
          e  per  le officine che producono energia elettrica per uso
          proprio,   munite  di  misuratore,  e'  fatto  dall'ufficio
          tecnico  di  finanza, competente per territorio, sulla base
          della  dichiarazione  di  consumo  annuale  presentata  dal
          fabbricante.   La   dichiarazione  deve  contenere  i  dati
          relativi  ad  ogni  mese  solare  ed e' presentata entro il
          giorno  20  del  mese  di febbraio  dell'anno  successivo a
          quello cui si riferisce.
              3.  I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica,
          per  uso  promiscuo,  ad  utenze  con potenza impegnata non
          superiore  a  200  kW devono convenire per tali utenti, con
          l'ufficio   tecnico   di   finanza,   il  canone  d'imposta
          corrispondente,  in  base  ai presunti consumi tassabili ed
          alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla
          prima   dichiarazione  di  ciascun  anno  un  elenco  degli
          anzidetti   utenti  e  comunicare  mensilmente  all'ufficio
          tecnico  di  finanza  le  relative variazioni. Gli utenti a
          loro  volta  sono  obbligati a denunciare al fabbricante le
          variazioni  che  importino sul consumo preso per base nella
          determinazione  del  canone, un aumento superiore al 10 per
          cento,  nel qual caso si procede alla revisione del canone.
          Per   gli   acquirenti   non  considerati  fabbricanti  che
          utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati,
          il  fabbricante e' tenuto a farne comunicazione all'ufficio
          tecnico di finanza.
              4.  Il  fabbricante  che fornisce l'energia elettrica a
          cottimo,  per  usi soggetti ad imposta, per una determinata
          potenza  in  kW  e'  ammesso,  per tale fornitura, a pagare
          l'imposta  con  un canone stabilito in base alla potenza in
          kW  installata  presso  i  consumatori,  tenuti  presente i
          contratti  ed  i  dati  di  fatto  riscontrati dall'ufficio
          tecnico di finanza.
              5.  La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni
          occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione,
          sede,  ubicazione  dell'officina,  codice  fiscale e numero
          della  partita  I.V.A.),  deve contenere tutti gli elementi
          necessari per l'accertamento del debito d'imposta.
              6.  Le  ditte  fabbricanti  devono,  inoltre, compilare
          apposita  dichiarazione  per i consumi di energia elettrica
          accertati   in  occasione  della  scoperta  di  sottrazione
          fraudolente.  Tale  dichiarazione  deve  essere  presentata
          appena  i  consumi  fraudolenti sono stati accertati e deve
          essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.
              7.  Gli  esercenti  un'officina  di  energia  elettrica
          destinata  all'uso  proprio  dello  stesso  proprietario od
          esercente,  non  fornita di misuratori o di altri strumenti
          integratori  della  misura  dell'energia  adoperata,  e gli
          esercenti   le   officine  di  cui  all'art.  54,  comma 4,
          corrispondono   l'imposta   mediante  un  canone  annuo  di
          abbonamento.  Il  fabbricante  ha  l'obbligo  di dichiarare
          anticipatamente  le  variazioni  che  comportino un aumento
          superiore  al 10 per cento del consumo preso per base nella
          determinazione  del  canone. In questo caso si procede alla
          revisione  straordinaria del canone. Gli esercenti officine
          costituite  da  impianti di produzione combinata di energia
          elettrica  e  calore, con potenza elettrica non superiore a
          100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di
          abbonamento annuale.
              8.   Qualora  in  un  impianto  si  utilizzi  l'energia
          elettrica  per  usi  diversi  e  si richieda l'applicazione
          della   corrispondente   aliquota   d'imposta,  le  diverse
          utilizzazioni  devono  essere  fatte  in  modo  che  sia, a
          giudizio  insindacabile  dell'amministrazione  finanziaria,
          escluso  il  pericolo che l'energia elettrica venga deviata
          da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione
          finanziaria  puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli
          interessati,   di  speciali  congegni  di  sicurezza  o  di
          apparecchi   atti   ad   impedire   l'impiego  dell'energia
          elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
              9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia
          elettrica  a  scopo  di vendita devono tenere registrazioni
          distinte  per  gli  utenti  a  contatore  e  per  quelli  a
          cottimo.».
              «Art.  61  (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni
          indirette  sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
          previste  dai  titoli  I  e II si applicano con le seguenti
          modalita':
                a) l'imposta   e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in
          consumo  nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
          vigente  alla  data in cui viene effettuata l'immissione in
          consumo;
                b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
                  1)  il  fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti nel
          territorio nazionale;
                  2)  il soggetto che effettua la prima immissione in
          consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
                  3)  l'importatore  per i prodotti di provenienza da
          Paesi terzi;
                  c) l'immissione in consumo si verifica:
                1)  per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
          sia  ai  diretti  utilizzatori  o  consumatori  sia a ditte
          esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
                2)   per   i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,
          all'atto  del ricevimento della merce da parte del soggetto
          acquirente   ovvero   nel   momento  in  cui  si  considera
          effettuata,  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, la
          cessione,  da  parte del venditore residente in altro Stato
          membro,  a  privati  consumatori  o a soggetti che agiscono
          nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
                3)  per  i  prodotti  di  provenienza da Paesi terzi,
          all'atto dell'importazione;
                4)   per  i  prodotti  che  risultano  mancanti  alle
          verifiche  e  per  i  quali  non  e' possibile accertare il
          regolare esito, all'atto della loro constatazione;
                d) i  soggetti  obbligati  al  pagamento dell'imposta
          sono  muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio
          tecnico  di  finanza, competente per territorio. Gli stessi
          soggetti  sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed
          a  prestare  cauzione  per  un importo pari al 10 per cento
          dell'imposta  gravante  su  tutto  il  prodotto giacente e,
          comunque,  non  inferiore all'imposta dovuta mediamente per
          il  periodo  di  tempo  cui  si  riferisce la dichiarazione
          presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
                e) l'imposta  dovuta viene determinata sulla base dei
          dati   e   degli  elementi  richiesti  dall'amministrazione
          finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
          mensile  che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
          dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
          riferisce.  Entro  lo stesso termine deve essere effettuato
          il  versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
          delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
          essere  modificati con decreti del Ministero delle finanze,
          di concerto con il Ministero del tesoro;
                f) per  i  prodotti  di  provenienza  da  Paesi terzi
          l'imposta  viene  accertata  e riscossa dalle dogane con le
          modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando
          che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo
          di  tempo  superiore  a  quello  mediamente  previsto per i
          prodotti nazionali e comunitari;
                g) per  i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano
          le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3,
          comma 4.
              2.  Per  i  tributi disciplinati dal presente titolo si
          applicano  le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo
          periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17,
          18 e 19.
              3.  L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1,
          lettera d)  e  del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
          comma 4,  come  richiamato  al  comma 2,  indipendentemente
          dall'azione  penale  per  le  violazioni  che costituiscono
          reato,  comporta la revoca della licenza di cui al predetto
          comma 1, lettera d).
              4.   Per   le   violazioni  all'obbligo  del  pagamento
          dell'imposta  si  applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli
          articoli 40  e  44.  Se la quantita' sottratta al pagamento
          dell'imposta  e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la
          sanzione  amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
          evasa,  non  inferiore  in  ogni  caso a lire 1 milione. Si
          applicano  le  penalita' previste dagli articoli da 45 a 51
          per  le  fattispecie  di  violazioni  riferibili  anche  ai
          prodotti   del  presente  titolo  III;  in  particolare  la
          sanzione  prevista  al  comma 4 dell'art. 50, si applica in
          caso  di  revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la
          tardiva   presentazione   della  dichiarazione  di  cui  al
          comma 1,  lettera e),  e  per  ogni  altra violazione delle
          disposizioni   del  presente  art.  e  delle  modalita'  di
          applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire
          500 mila a lire 3 milioni.
              5.  Ai  fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
          antecedente  all'immissione  in  consumo  e'  assimilata al
          regime  sospensivo  previsto  per  i prodotti sottoposti ad
          accisa.
              6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono  stabiliti  i  quantitativi  di  prodotti,
          acquistati  all'estero  dai  privati e da loro trasportati,
          che possono essere introdotti in territorio nazionale senza
          la corresponsione dell'imposta.».
              «Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti e sui
          bitumi  di  petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC
          da  2710  00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione
          prevista  dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta
          di  consumo  [1]  anche  quando  sono  destinati,  messi in
          vendita  o  impiegati,  per usi diversi dalla combustione o
          carburazione.
              2.  I  bitumi  di  petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
          sottoposti ad imposta di consumo.
              3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione  di  lubrificazione  e  non  e' dovuta per gli oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della  gomma  naturale e sintetica per la fabbricazione dei
          relativi   manufatti,   nella   produzione   delle  materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le  colle  adesive,  nella produzione degli antiparassitari
          per  le  piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
          comma 2.  Per  gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
          di  bordo  di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
          previsto per i carburanti.
              4.  L'imposta  di  cui  ai commi 1 e 2 si applica anche
          agli   oli   lubrificanti  ed  ai  bitumi  contenuti  nelle
          preparazioni  lubrificanti  (codice  NC 3403) e negli altri
          prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
              5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli minerali
          ottenuti  congiuntamente  dalla rigenerazione di oli usati,
          derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
          in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
          per  cento  dell'aliquota  normale  prevista per gli oli di
          prima   distillazione   e   per   gli  altri  prodotti.  La
          percentuale  anzidetta  puo'  essere modificata con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          dell'ambiente,  in  relazione  alla  esigenza di assicurare
          competitivita'  all'attivita'  della  rigenerazione,  ferma
          restando,   in   caso  di  diminuzione  della  percentuale,
          l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
          con   lo   stesso   decreto,  mediante  una  corrispondente
          variazione   in  aumento  dell'aliquota  normale.  Gli  oli
          lubrificanti  usati  destinati  alla  combustione  non sono
          soggetti  a  tassazione.  Gli  oli  minerali  contenuti nei
          residui   di   lavorazione  della  rigenerazione  non  sono
          soggetti a tassazione.
              6.  Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21,
          comma 2,  gli  oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
          estratti  aromatici  (codice  NC 2713 90 90), le miscele di
          alchilbenzoli  sintetici  (codice NC 3817 10) ed i polimeri
          poliolefinici  sintetici  (codice  NC 3902) sono sottoposti
          alla    medesima   imposizione   prevista   per   gli   oli
          lubrificanti,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
              7.  L'imposta  prevista per i bitumi di petrolio non si
          applica   ai   bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli  impiegati  come combustibile nei cementifici. Per i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
          energia  elettrica  si  applicano le aliquote stabilite per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
              8.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
          al   comma 6,   si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli
          sintetici  i  miscugli  di idrocarburi archilarilici aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti  per  alchilazione del benzolo con procedimento di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
          volume.
              9.  Per  la  circolazione  e  per il deposito degli oli
          lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
          applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.».
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   50-bis   del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  recante norme in
          materia  di armonizzazione delle disposizioni in materia di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni  tributarie,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
          istituiti,   ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          speciali   depositi   fiscali,   in   prosieguo  denominati
          "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari  che  non siano destinati alla vendita al minuto
          nei  locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite   di   autorizzazione   doganale,  quelle  esercenti
          depositi  franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
          altresi' considerati depositi IVA:
                a) i  depositi  fiscali  per  i  prodotti soggetti ad
          accisa;
                b) i   depositi  doganali,  compresi  quelli  per  la
          custodia  e  la  lavorazione  delle  lane di cui al decreto
          ministeriale  del  28 novembre  1934, relativamente ai beni
          nazionali  o  comunitari  che  in  base  alle  disposizioni
          doganali possono essere in essi introdotti.
              2.  Su  autorizzazione  del  direttore  regionale delle
          entrate  ovvero  del direttore delle entrate delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Valle d'Aosta,
          possono  essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali e
          comunitari  in  regime  di  deposito IVA altri soggetti che
          riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare entro il
          1° marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
          rilascio   dell'autorizzazione   ai  soggetti  interessati.
          L'autorizzazione   puo'   essere   revocata   dal  medesimo
          direttore  regionale  delle  entrate  ovvero  dal direttore
          delle  entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta qualora siano riscontrate
          irregolarita'  nella  gestione  del  deposito e deve essere
          revocata   qualora   vengano  meno  le  condizioni  per  il
          rilascio;  in  tal  caso  i  beni  giacenti nel deposito si
          intendono   estratti   agli   effetti  del  comma 6,  salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'   destinato   a   custodire   beni   per   conto  terzi,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a
          societa'   per   azioni,   in  accomandita  per  azioni,  a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          ad  un  miliardo  di lire. Detta limitazione non si applica
          per  i  depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
          passivo  identificato in altro Stato membro della Comunita'
          europea,  destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
          caso  l'acquisto  intracomunitario  si considera effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
              2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita' di cui al
          comma 1,  anteriormente  all'avvio della operativita' quali
          depositi  IVA,  presentano agli uffici delle dogane e delle
          entrate,      territorialmente     competenti,     apposita
          comunicazione  anche al fine della valutazione, qualora non
          ricorrano  i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
          della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla
          movimentazione complessiva delle merci.
              Commi da 3 a 8 omissis.».
              - Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   11,
          paragrafo 1,   del   regolamento   (CE)  n.  1383/2003  del
          22 luglio  2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo
          all'intervento  dell'autorita'  doganale  nei  confronti di
          merci  sospettate  di  violare taluni diritti di proprieta'
          intellettuale  e  alle  misure da adottare nei confronti di
          merci che violano tali diritti.
              «Art.  11  -  1.  Quando  le  autorita'  doganali hanno
          bloccato  o  sospeso  lo svincolo delle merci sospettate di
          violare  un  diritto  di proprieta' intellettuale mentre si
          trovavano  in  una  delle  situazioni  di  cui  all'art. 1,
          paragrafo 1,  gli  Stati membri possono prevedere, ai sensi
          della  legislazione  nazionale, una procedura semplificata,
          previo  consenso del titolare del diritto, in base a cui le
          autorita'  doganali  possono  disporre  l'abbandono di tali
          merci  ai  fini  della  loro  distruzione  sotto  controllo
          doganale,  senza  che  sia necessario determinare se vi sia
          stata  violazione di un diritto di proprieta' intellettuale
          secondo  la  legislazione  nazionale.  A tal fine gli Stati
          membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le
          seguenti condizioni:
              - entro  un  termine  di  dieci giorni lavorativi o tre
          giorni  lavorativi,  in  caso  di  merci  deperibili, dalla
          ricezione  della notifica di cui all'art. 9 il titolare del
          diritto  comunica  per iscritto alle autorita' doganali che
          le  merci  oggetto  della  procedura  violano un diritto di
          proprieta'  intellettuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, e
          forniscono  per  iscritto a tali autorita' l'autorizzazione
          del  dichiarante,  detentore o proprietario delle merci, ad
          abbandonare  tali merci ai fini della loro distruzione. Con
          il  consenso  delle  autorita'  doganali  tali informazioni
          possono essere fornite direttamente alle autorita' doganali
          dal  dichiarante,  detentore o proprietario delle merci. Si
          ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il
          detentore   o   il  proprietario  delle  merci  non  si  e'
          espressamente   opposto  alla  loro  distruzione  entro  il
          termine  prescritto. In casi giustificati tale termine puo'
          essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi;
              - se    la    legislazione    nazionale   non   prevede
          diversamente,  la  distruzione  e'  effettuata  a spese del
          titolare  del  diritto e sotto la sua responsabilita' ed e'
          sistematicamente  preceduta  da  un  prelievo  di  campioni
          conservati  dalle  autorita'  doganali  in  condizioni  che
          consentano  di  costituire,  se del caso, elementi di prova
          ammissibili  nei procedimenti giudiziari dello Stato membro
          interessato.
              2.  In  tutti  gli  altri  casi,  ad esempio qualora il
          dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti
          la  distruzione delle merci, si applica la procedura di cui
          all'art. 13.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          19 marzo  2001,  n.  92,  recante  modifiche alla normativa
          concernente  la  repressione  del  contrabbando di tabacchi
          lavorati, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3 (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati). -
          1.  Salvo il compimento delle operazioni previste dall'art.
          6,  comma 2,  del  decreto-legge  30 dicembre 1991, n. 417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n.  66,  come  sostituito dall'art. 7 della presente legge,
          quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
          di  tabacchi lavorati emesso dall'autorita' giudiziaria non
          e'  piu'  assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria
          ordina  la  distruzione  del tabacco lavorato sequestrato e
          dispone  il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone
          l'entita',   con   l'osservanza  delle  formalita'  di  cui
          all'art.  364 del codice di procedura penale. La competente
          autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare la consegna di un
          campione ai produttori nazionali ed esteri.
              1-bis.  Al fine del contenimento dei costi necessari al
          mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla
          custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento
          del  sequestro,  procede  alla  distruzione  dei  prodotti,
          previa   campionatura   da   effettuare  secondo  modalita'
          definite  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto con il Ministero della giustizia, da
          emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente norma.
              2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 47-bis
          del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma 4,  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41 (misure urgenti per
          il  risanamento  della finanza pubblica e per l'occupazione
          nelle  aree depresse), convertito, con modificazioni, della
          legge  22 marzo  1995,  n.  85, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  34  (Elenchi  riepilogativi).  -  1.  Gli uffici
          abilitati  a  ricevere  gli  elenchi riepilogativi ai sensi
          dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427,  e  quelli  incaricati  del controllo degli
          elenchi  stessi,  se  rilevano  omissioni, irregolarita' od
          inesattezze    nella    loro    compilazione,    provvedono
          direttamente  all'integrazione  o  alla correzione, dandone
          notizia   al   contribuente;   se   rilevano   la   mancata
          presentazione   di   tali   elenchi  ovvero  non  hanno  la
          disponibilita'  dei  dati esatti, inviano richiesta scritta
          al  contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
          comunque  non  inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
          ufficio  doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio
          richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
          irregolarita'    e    le    inesattezze   riscontrate.   La
          presentazione  degli  elenchi  presso  gli uffici abilitati
          puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal
          caso,  ai  fini  dell'osservanza dei termini, fara' fede il
          timbro postale.
              2. Abrogato.
              3. Abrogato.
              4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
          dall'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  previa
          comunicazione  da  parte  della  Guardia di finanza o degli
          altri  uffici  abilitati  dell'Amministrazione  finanziaria
          delle    violazioni    da    essi    rilevate.    Ai   fini
          dell'accertamento  delle omissioni e delle irregolarita' di
          cui  ai  commi precedenti e per le relative controversie si
          applicano  le  disposizioni previste dagli articoli 51, 52,
          59,  63  e  64  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni. Gli
          uffici  doganali  possono  altresi'  effettuare i controlli
          necessari  per  l'accertamento  delle  anzidette violazioni
          nonche'  delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso
          dei  controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli
          articoli 51  e  52  del medesimo decreto. Le autorizzazioni
          per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
          cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          sono  rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
          regionale.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 110 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  110  (Norme generali sulle valutazioni). - Commi
          da 1 a 9 omissis.
              10.  Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
          componenti  negativi derivanti da operazioni intercorse tra
          imprese  residenti  ed  imprese  domiciliate fiscalmente in
          Stati  o  territori  non  appartenenti  all'Unione  europea
          aventi   regimi   fiscali   privilegiati.   Si  considerano
          privilegiati   i   regimi  fiscali  di  Stati  o  territori
          individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
          del  livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
          applicato  in  Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni,   ovvero   di   altri  criteri
          equivalenti.
              10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche
          alle   prestazioni   di  servizi  rese  dai  professionisti
          domiciliati   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
          all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
              11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
          quando  le  imprese residenti in Italia forniscano la prova
          che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
          commerciale  effettiva,  ovvero  che le operazioni poste in
          essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
          le     stesse     hanno    avuto    concreta    esecuzione.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso   di   accertamento  d'imposta  o  di  maggiore
          imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
          con  il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
          fornire,  nel termine di novanta giorni, le prove predette.
          Ove  l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento.  La  deduzione  delle  spese  e  degli  altri
          componenti   negativi   di  cui  al  comma 10  e'  comunque
          subordinata  alla  separata indicazione nella dichiarazione
          dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 10 e 11 non si
          applicano  per  le  operazioni  intercorse con soggetti non
          residenti  cui  risulti applicabile gli articoli 167 o 168,
          concernente  disposizioni  in  materia  di  imprese  estere
          partecipate.
              12-bis.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
          anche  alle  prestazioni di servizi rese dai professionisti
          domiciliati   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
          all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
              - Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   35,
          comma 35-bis,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   35   (Misure   di   contrasto  dell'evasione  e
          dell'elusione fiscale). - Commi da 1 a 35 omissis.
              35-bis.  Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
          fiscale,  le  societa'  di  calcio  professionistiche  sono
          obbligate  a  inviare  per via telematica all'Agenzia delle
          entrate   copia   dei   contratti   di  acquisizione  delle
          prestazioni   professionali  degli  atleti  professionisti,
          nonche'  dei  contratti  riguardanti  i  compensi  per tali
          prestazioni  e  dei contratti di sponsorizzazione stipulati
          dagli  atleti  medesimi  in  relazione ai quali la societa'
          percepisce   somme   per   il   diritto   di   sfruttamento
          dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          delegato   ad   acquisire   analoghe   informazioni   dalle
          Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
          da  societa' sportive professionistiche residenti in Italia
          anche  indirettamente  con  analoghe  societa'  estere. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti  il  contenuto,  le  modalita' ed i termini delle
          trasmissioni telematiche.
              Commi 35-ter e 35-quater omissis.».
              - Si   riporta   il  testo  vigente  degli  articoli 8,
          commi primo  e  secondo,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, recante istituzione e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
              «Art.  8  (Cessioni  all'esportazione). - Costituiscono
          cessioni all'esportazione:
                a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
          mediante   trasporto   o   spedizione  di  beni  fuori  del
          territorio  della  Comunita'  economica europea, a cura o a
          nome  dei  cedenti  o dei commissionari, anche per incarico
          dei  propri  cessionari  o  commissionari di questi. I beni
          possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione,  montaggio,  assiemaggio  o  adattamento ad
          altri  beni.  L'esportazione  deve  risultare  da documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
          un  esemplare  della  fattura  ovvero su un esemplare della
          bolla  di  accompagnamento  emessa  a  norma  dell'art.  2,
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627,  o,  se questa non e' prescritta, sul documento di cui
          all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui
          avvenga   tramite   servizio  postale  l'esportazione  deve
          risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni;
                b) le  cessioni  con trasporto o spedizione fuori del
          territorio  della Comunita' economica europea entro novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione  o  provvista  di bordo di imbarcazioni o navi da
          diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o di qualsiasi altro
          mezzo   di   trasporto   ad  uso  privato  e  dei  beni  da
          trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare  da  vidimazione  apposta dall'ufficio doganale o
          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
                c) le  cessioni, anche tramite commissionari, di beni
          diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree  edificabili, e le
          prestazioni   di   servizi  rese  a  soggetti  che,  avendo
          effettuato    cessioni   all'esportazione   od   operazioni
          intracomunitarie,    si   avvalgono   della   facolta'   di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta.
              Le  cessioni  e  le  prestazioni di cui alla lettera c)
          sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta ai soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
          effettuano   le   cessioni   di  cui  alla  lettera b)  del
          precedente  comma su  loro dichiarazione scritta e sotto la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari  e  i  commissionari  possono  avvalersi di tale
          ammontare  integralmente per gli acquisti di beni che siano
          esportati  nello  stato  originario nei sei mesi successivi
          alla  loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
          e  l'ammontare  delle cessioni dei beni effettuate nei loro
          confronti  nello  stesso  anno  ai  sensi della lettera a),
          relativamente  agli  acquisti di altri beni o di servizi. I
          soggetti   che   intendono   avvalersi  della  facolta'  di
          acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
          devono  darne  comunicazione  scritta al competente ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre   tale   data,   ma   anteriormente   al  momento  di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente.  Gli  stessi  soggetti  possono optare, dandone
          comunicazione  entro  il  31  gennaio,  per  la facolta' di
          acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta
          assumendo  come  ammontare di riferimento, in ciascun mese,
          l'ammontare  dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
          dodici   mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per  un
          triennio  solare e, qualora non sia revocata, si estende di
          triennio  in  triennio.  La  revoca  deve essere comunicata
          all'ufficio   entro  il  31 gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio.  I  soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
          comunque    effettuato    esportazioni   nell'anno   solare
          precedente  possono  avvalersi per la durata di un triennio
          solare  della  facolta'  di acquistare beni e servizi senza
          pagamento  dell'imposta,  dandone  preventiva comunicazione
          all'ufficio,  assumendo  come  ammontare di riferimento, in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
              Omissis.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
          legislativo   9 luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni.
              «Art.   17  (Oggetto)  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1, comma 380,
          della  legge  30 dicembre  311, recante disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Comma  380  -  La  convenzione  prevista  dall'art. 1,
          comma 1-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche la
          procedura  di  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate  e  all'Agenzia  delle  dogane  delle  informazioni
          inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.».
              - Si      riporta     il     testo     dell'art.     7,
          comma quattordicesimo,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni
          relative  all'anagrafe  tributaria  e al codice fiscale dei
          contribuenti, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Il   contenuto,   le  modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni,  nonche'  le specifiche tecniche del formato,
          sono  definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate.»
              - Si  riporta  il  testo  vigente degli articoli 4, 67,
          comma 3  e  73,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  recante  riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, cosi' come modificati dalla presente legge:
              «Art.   4   (Disposizioni   di  organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al precedente
          comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
              «3.  Il  comitato di gestione e' nominato per la durata
          di  tre  anni  con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Meta' dei componenti sono scelti tra i professori
          universitari  e  i  dipendenti di pubbliche amministrazioni
          dotati  di  specifica competenza professionale attinente ai
          settori  nei  quali  opera l'agenzia. I restanti componenti
          sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
              «Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
          decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette
          dipendenze   del   ministro   delle   finanze,  un'apposita
          struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
          scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
          ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione  previsto  dal  presente decreto legislativo. Alle
          relative  spese  si  provvede con gli stanziamenti ordinari
          dello  stato  di previsione della spesa del ministero delle
          finanze   e   dello   stato   di   previsione  della  spesa
          dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
          vengono  trattate questioni riguardanti le materie trattate
          dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
          al  presente  comma partecipano,  senza  oneri a carico del
          bilancio   dello   Stato,   i   direttori   delle   agenzie
          interessate.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 52, comma 37,
          della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2002).
              «37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione
          internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
          nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
          stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
          universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
          pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
          credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
          euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
          formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
          anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
          secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
          convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
          presentazione delle relative domande da presentare entro il
          31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
          finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
          assegnato  nel  limite  massimo  di  1  milione di euro per
          ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
          determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
          utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
          determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
          sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
          per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
          come credito di imposta.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4, comma 61,
          della  legge  23 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004).
              «61.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita'
          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
          euro  per  il  2004,  30  milioni  di euro per il 2005 e 20
          milioni  di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
          di   azioni   a   sostegno  di  una  campagna  promozionale
          straordinaria   a   favore   del  «made  in  Italy»,  anche
          attraverso  la regolamentazione dell'indicazione di origine
          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
          ai  sensi  della  normativa  europea in materia di origine,
          nonche'  per  il  potenziamento delle attivita' di supporto
          formativo   e   scientifico  particolarmente  rivolte  alla
          diffusione  del  «made  in Italy» nei mercati mediterranei,
          dell'Europa  continentale  e  orientale, a cura di apposita
          sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  287,  collocata presso due delle sedi
          periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla
          naturale  vocazione  geografica di ciascuna nell'ambito del
          territorio  nazionale.  A  tale  fine,  e per l'adeguamento
          delle    relative   dotazioni   organiche,   e'   destinato
          all'attuazione  delle  attivita'  di  supporto  formativo e
          scientifico  indicate  al periodo precedente un importo non
          superiore  a  10  milioni  di euro annui. Tale attivita' e'
          svolta  prioritariamente  dal  personale  del  ruolo di cui
          all'art.  5,  comma 5,  del  regolamento  di cui al decreto
          ministeriale  28 settembre  2000, n. 301 del Ministro delle
          finanze,   al  quale,  per  la  medesima  attivita',  fermi
          restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
          economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
          provenienza,   e   il   riconoscimento   automatico   della
          progressione  in  carriera,  nessun emolumento ulteriore e'
          dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
          e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
          del  presente  comma,  allo stesso direttamente attribuite,
          possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».